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piccola dissertazione di diritto editoriale

Il contratto di edizione è un negozio atipico incluso nel nostro ordinamento giuridico principalmente in forza degli artt 1322, 2575, 2576, 2581 del codice civile. Altri elementi del contratto sono desumibili dal TU sul diritto d’autore (R.d.1941/633 artt. 118 e seg.) che tipicizza alcune tipologie di contratto di edizione, senza però introdurne una disciplina organica. Del resto vertendosi in materia di diritti dell’ingegno e quindi in ambito strettamente privatistico, in ossequio all’ideologia liberale alla quale è informato il CC la normativa complementare dell’epoca è essenzialmente dispositiva e non cogente, fatti salvi i diritti inalienabili della personalità.

Il contratto di edizione è l’accordo giuridico tra due parti: l’autore-cedente e l’editore-cessionario, in base al quale l’autore (con)cede all’editore di sfruttare commercialmente una o più opere dell’ingegno di sua paternità in cambio di un compenso prefissato nel contratto medesimo.

Il contratto potrà essere a seconda dei casi di edizione pura/per edizione, ovvero (molto più frequentemente) a termine. In realtà tanto l’una che l’altra tipologia contrattuale durano fino a 20 anni e la differenza intercorrente tra le medesime è la seguente:

·      "Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

·      Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.” (rif. art. 122 T.U.)

 

Ovviamente nel secondo tipo di contratto il termine mediamente praticato dagli editori sarà molto più breve dei canonici 20 anni, facilizzando così l’editore a disfarsi di opere di scarso successo commerciale, ovvero al contrario autorizzandolo a moltiplicare edizioni-lampo di opere d’insperato richiamo.

Nel primo tipo invece l’editore è più vincolato e a questo riguardo l’art. 124 del T.U. è chiaro nel sancire che:

"Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.”

 

Difficilmente tale tutela, non estrema ma ad ogni buon conto dotata d’efficacia inibitoria, potrebbe trovare applicazione nel più breve e meno incisivo contratto a termine.

Di una certa importanza è poi l’art. 127, che pone come termine massimo assoluto e inderogabile di pubblicazione dell’opera (salvo che per le opere ‘collettive’ quali le enciclopedie e le grandi antologie etc, ) quello di anni due, decorrenti dal c.d. ‘visto si stampi’ da parte dell’autore (mi scuso per la dizione antiquata).

Si ricorda che le varie comunicazione tra editore e autore devono essere provate per iscritto con raccomandata a.r. e non con semplice mail o fax a tutt’oggi indigesti ai magistrati, in particolare a quelli anziani. Strumenti sostitutivi quali la  posta elettronica certificata sono in parte accettabili ma il giovane autore che voglia liberare da subito il campo da ogni dubbio e/o seccatura è bene che divenga in primis un buon burocrate e la burocrazia, come è noto, è nemica giurata del progresso e dell’innovazione. Un giudice di pace sessantacinquenne a malapena saprà usare una propria casella di e_mail e parlargli di posta elettronica certificata potrebbe mal disporlo già di primo acchito, malgrado abbiate tutte le ragioni di questo mondo!

Chiudendo la digressione, anche l’art. 128 introduce una tutela pro autore pel caso in cui la pubblicazione non sia stata realizzata entro il termine pattuito, in questo caso per termine intendendosi quello del contratto a termine (perdonate il gioco di parole). In tal caso l’autore può dichiarare risolto il contratto e chiedere il risarcimento del danno (trattasi di  responsabilità contrattuale e non precontrattuale, inclusiva di danno emergente e lucro cessante) ovvero richiedere l’intervento giudiziale, affinché sia fissato ope iudicis un altro termine da assegnarsi all’editore. Ovviamente la stragrande maggioranza dei giovani autori opterà saggiamente per la prima via, sarebbe improduttivo insistere ad emungere l’adempimento da parte di un contraente che si è dimostrato malfidato o in condizioni oggettivamente inadatte a onorare gli impegni sottoscritti.

In conclusione, il T.U. sui diritti d’autore fissa alcuni criteri ormai entrati nella prassi di ogni giorno quali:

·      La facoltà per l’autore di correggere il pubblicato in prossimità di nuove edizioni (art. 129 che però fa salve le modifiche radicali, non accettabili dall’editore);

·      L’obbligo per l’editore di compensare l’autore, con una percentuale sul venduto o in altra maniera (carattere dispositivo della norma). Per le pubblicazioni di carattere tecnico-didattico, fotografico etc. è sancita la facoltà di compensare l’autore una tantum - art. 130 I co.

·      L’obbligo dell’editore di rendiconto annuale (art. 130 II co).

 

L’art. 132 è forse quello che può originare maggiori problemi, leggiamone il breve testo:

 

"L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.”

In realtà questa norma ben lungi dal limitare l’azione di un editore ‘inquieto’ lo facultizza pienamente a cedere il contratto d’edizione a chi ritenga opportuno, salvo lasciare all’autore l’onere della prova di un danno alla reputazione o alla diffusione, probatio che sarà quantomeno diabolica, trattandosi di danno meramente potenziale e verificabile solo a bocce ferme.

Se ad. es. un utente del forum pubblica con Mondadori e la Mondadori cede piccola parte delle opere di narrativa da essa pubblicate al sottomarchio (inesistente) Cippirimerlo Corporation sarà onere dell’utente provare che questo nuovo marchio sia assente dalle librerie Mondadori ovvero equiparato a una sorta di cimitero degli elefanti librario... e sempre che il contratto da lui firmato non facultizzi appieno l’editore a cedere l’opera alla sue consociate. Ove poi il contratto debitamente firmato avesse previsto tale clausola di cessione, non resterebbe altro che rassegnarsi a essere scrittori targati Cippirimerlo C., con buona pace delle proprie ambizioni.

 

Dulcis in fundo l’art. 133, spesso ritrascritto in tutti i contratti di piccola editoria (specie se si tratta di editoria a pagamento) recita:

"Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.”

Interpellare, capito? Non c’è alcun obbligo di acquisto ma una mera facoltà. Eventuali impegni contrari in contratto devono indurre da subito a riflettere l'aspirante autore-cessionario.

 

Il prezzo dell’opera lo stabilisce solo l’editore.

 

Ricapitolando: il contratto di edizione non è incluso nel codice civile ed è solo in piccola parte regolato dal TU sul diritto d’autore. Si tratta di un contratto consensuale a effetti obbligatori oggetto del quale è lo sfruttamento patrimoniale di un’opera dell’ingegno, alias diritto patrimoniale d’autore. Il diritto morale d’autore è invece un diritto della personalità inalienabile e intrasmissibile se non limitatamente ai correlati risvolti economici (almeno in via di principio ma è nota l’esistenza del contratto atipico e a causa illecita di ghost writing, mutuato dal diritto anglosassone e di fatto largamente presente nell’attuale panorama giuridico, al pari di numerosi altri contratti a causa illecita nulli alla radice).

La forma è scritta ad probationem e la registrazione necessaria in caso d’uso.

In tema di corrispettivo-prezzo vige la massima liberta: in genere è liquidato annualmente in commisurazione al tenore delle vendite; talvolta può essere liquidato parzialmente in anticipo (nell’alta editoria) o allo scadere di un termine superiore all’anno (frequentemente nella piccola editoria), in alcuni casi escluso fino al raggiungimento di un certo numero di copie vendute (alcuni piccoli utilizzano questa forma di pagamento sottoposto a una vera e propria condizione sospensiva non meramente potestativa che, per quanto possa risultare indigesta agli autori di primo pelo, è legalmente valida e difficilmente attaccabile). In caso di altissima editoria o di editoria tecnica di valore, il compenso può essere corrisposto forfetariamente e in anticipo.

Il termine del contratto non può essere superiore ai venti anni ma eccettuati alcuni grandi autori che possono permettersi di calpestare la normativa dispositiva e trattare da soli con le grandi case editrici, la stragrande maggioranza dei contratti di edizione non supera il triennio.

L’editore si obbligherà a una serie di adempimenti burocratici non delegabili, quali l’acquisto del codice ISBN o EAN, il c.d. deposito legale e la registrazione all’ufficio centrale SIAE, ma va chiarito che tali oneri non rendono automaticamente nullo il contratto di edizione trattandosi di oneri di pubblicità dichiarativa privi di efficacia costitutiva.  Va da sé che i libri senza ISBN non sono smerciabili e depositabili, men che meno registrabili alla SIAE. Il contratto editoriale sebbene non tecnicamente nullo sarà irregolare e commercialmente inefficace, risolvendosi al limite in un contratto tipografico.

In caso di inadempimento a tali oneri l’editore sarà soggetto a sanzioni pecuniarie, salva la risoluzione del contratto e l’eventuale pretesa risarcitoria dell’autore. Ove l’opera non registrata alla SIAE sia ritenuta d’importanza nazionale, il Ministero dei Beni Culturali può disporre il sequestro dell’opera con DEPOSITO COATTO a spese dell’editore inadempiente (art. 106 T.U.). L’autore può provvedere a proprie spese al deposito SIAE, sebbene i costi dell’operazione lo sconsiglino.

In gran parte dei contratti editoriali è pattuita l’esclusiva a favore dell’editore, sicché l’autore in costanza di contratto non potrà pubblicare l’opera in tutto o in parte con altro editore (o sul proprio blog!), a pena di risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno nei confronti dell’editore, che potrà in ogni caso agire per l’annullamento dell’eventuale contratto stipulato in elusione dell’esclusiva.

Sovente il contratto munito d’esclusiva disciplina eventuali diritti di traduzione dell’opera ovvero sue trasposizioni cinematografiche, radiofoniche etc. In primis va ricordato che lo sfruttamento dell’opera tradotta in un paese straniero è soggetto alla legge di quel paese, presso il quale pertanto dovrà essere stipulato un nuovo contratto; l’editore in tal caso è tenuto a informare l’autore di tale nuovo contratto di pubblicazione all’estero e a corrispondergli i compensi maturati in forza di tale nuovo contratto, agendo da sostanziale procacciatore d’affari per conto dell’autore. S’intende che in caso di provvigioni minimali o comunque sottodimensionate rispetto agli effettivi incassi dell’editore, all’autore spetta il gravoso compito di convenire l’editore in giudizio nel paese estero. In caso di riduzione cinematografica, televisiva, radiofonica etc. ottenuta dall’editore in costanza di esclusiva, anche in questo caso sarà stipulato un nuovo contratto completamente autonomo da quello originario di edizione, ove l’editore assumerà una sostanziale funzione mandatoriale (senza rendiconto!) nei confronti dell’autore, che percepirà le royalties contrattate dall’editore nel suo interesse ma non potrà ad es. impedire o vietare la diffusione dell’opera finale ove non di suo gradimento, restando l’esercizio di tali poteri radicato in capo all’editore-mandatario.

Ergo: state attenti a firmare contratti con la piena clausola d’esclusiva! Una volta ceduti i diritti di traduzione e riproduzione o anche di semplice pubblicazione potreste ritrovarvi con le mani legate percependo solo una quota sparuta dei guadagni connessi alla vostra opera.

 

Mi rendo conto d’avervi annoiato più che abbastanza, eppure ho affrontato una men che minima parte di tutte le dinamiche giuridiche connesse al contratto di edizione.

 

Cosa fare allora quando un editore ci propone un contratto di pubblicazione (nel 99% dei casi di edizione a termine)?

Leggetelo molto attentamente e verificate da subito:

·      La durata, tre anni sono più che sufficienti;

·      C’è o non c’è l’esclusiva di pubblicazione? Se c’è siate guardinghi.

·      Il corrispettivo, consapevoli che ben difficilmente supererà il 10% netto su ogni copia venduta.

·      L’editore malgrado l’assenza di esclusiva si riserva i diritti correlati alla eventuale traduzione, diffusione o riduzione audiofonica, cinematografica etc? Lo fanno quasi tutti e se volete pubblicare non potrete negarglieli, però se il vostro romanzo ha successo durante la prima edizione, in sede di rinnovo contrattuale avrete abbastanza voce in capitolo da cancellare quell’articolo ovvero strappare da subito una percentuale netta dei futuri guadagni che l’editore conseguirà da tale forma di sfruttamento; un buon 20% netto è il minimo accettabile. Se il romanzo vende 160 copie il problema non si pone.

·      Il foro: l’editore è di Milano e per le controversie contrattuali indica il foro della sua città, io vivo però a Reggio Calabria… Lasciate perdere e informatevi dal vostro avvocato di famiglia se ha un buon domiciliatario in Lombardia, nemmeno l’ex editore Lotta Comunista vi agevolerebbe sul foro competente!

·      Burocrazia: L’editore garantisce il deposito legale almeno a Roma e Firenze? Si obbliga alla registrazione presso SIAE e Ministero? No? Buttate via il contratto, con ogni probabilità il Vostro libro non avrà codice isbn/ean e l’edizione, se pur non affetta da nullità contrattuale, partorirà un libercolo non smerciabile ed eccellente per sostenere un mobile pericolante… e stop! In ogni caso SIAE e Ministero non accetterebbero mai la registrazione di un’opera priva di codice isbn.

 

In genere l’editore utilizza il contratto di edizione per richiamare quello che è un contratto assolutamente autonomo, il cd. Contratto librario più noto come ‘Distribuzione’.

Sulla distribuzione si accapigliano moltissimi autori su centinaia di forum e blog ma non è chiaro quasi mai che la distribuzione rispetto all’edizione mantiene solo un rapporto funzionale e che firmando un contratto di edizione, a prescindere da qualsiasi rutilante clausola titolata ‘distribuzione’ l’editore non si è impegnato a nulla… salvo a stipulare un contratto librario con un distributore librario, nei confronti del quale voi non avrete mai alcun tipo di rapporto!

Pertanto nella clausola distribuzione limitatevi a verificare il NOME COMMERCIALE DEL o DEI DISTRIBUTORI.

Ok per IBS, Unilibro e compagnia cantante, ma se sperate che il vostro capolavoro si affacci in qualche libreria (poche probabilmente) il distributore deve essere indicato con ragione sociale e partita IVA.

Se l’editore si limita a chiosare formule vaghe (vari distributori nazionali e regionali…, propria rete…, punti vendita fiduciari…)  rassegnatevi o al limite cercate da voi stessi qualche libreria disposta a ospitarvi, perché quell'editore è privo di una rete distributiva e vende essenzialmente sul web.

 

MI HANNO CHIESTO UN CONTRIBUTO EDITORIALE, CHE FACCIO?

La pratica è perfettamente legale e oramai largamente diffusa, se ne è detto e scritto fin troppo.

L’editoria a pagamento è accettabile solo per opere di carattere tecnico o poetico, poiché in tal caso il valore dell’opera in sé non è sufficiente a risvegliare un mercato che non assorbe tali espressioni artistiche-scientifiche.

La narrativa a pagamento è un fenomeno deprecabile che segna fin dal principio gli scrittori esordienti, intingendoli nel disprezzo e ludibrio da parte di altri scrittori, della critica e degli stessi ipocritissimi editori, che incassano bei soldoni restituendo in cambio un paio di scatoloni di libracci orrendamente rilegati e stampati allegramente, in spregio a qualsiasi perizia tecnica.

Il diritto in questo caso non ci soccorre, mi limito a fornire un umilissimo parere:

se pagate per pubblicare il saggio "Il pignoramento presso terzi nell’attuale contesto della giurisprudenza comunitaria” siete liberissimi di farlo, l’editoria di sostegno alle opere tecnico-scientifiche è un fenomeno legittimo e moralmente giustificabile, nemmeno il severo WD alzerà una mano contro di voi.

Se invece pagate ad. Es. 1800 euro per pubblicare il vostro diario adolescenziale rivisto dopo vent’anni e attualizzato in chiave steam punk, magari trasformando la vostra compagna di classe bona in una sexy vampira di centottanott’anni, riuscirete soltanto a rendervi ridicoli raccogliendo tributi di pernacchie a 360°.

 

Edorzar

Category: My articles | Added by: edorzar (21/Nov/2010)
Views: 1364 | Comments: 5 | Rating: 5.0/2
Total comments: 5
5 Myria83  
0
Articolo utilissimo, grazie!

3 Lorenzo205  
1
Mi sono letto tutto e la lettura è stata illuminante. Il mio problema con l'editore è la scarsa trasparenza e approssimazione (a mio sfavore ovviamente) della rendicontazione. Da poco però ho scoperto che l'editore ha realizzato una ristampa successiva alla prima tiratura prevista da contratto SENZA comunicarlo preventivamente all'autore (cosa prevista nel mio contratto così come evidenziato in questa pagina) nemmeno verbalmente. Questo cosa comporta nei miei confronti di autore? Ho la possibilità di una qualche rivendicazione e/o di chiedere la risoluzione del contratto?

4 edorzar  
0
invia cortesemente velina del contratto a fantascienzans@fastwebnet.it e ti risponderò subito. Occhio però, se il contratto di edizione é a termine l'editore ha solo obblighi di'cortesia' in prossimità delle ristampe e nessun onere giuridico di notifica. Comunque permettimi di leggere il testo, così potrò risponderti a ragion veduta.
ciao. wink

2 edorzar  
0
certamente, puoi contattarmi all'indirizzo principale fantascienzans@fastwebnet.it.
Ciao

1 BeeDee  
0
Eccellente articolo, grazie!! Ho un problema con una casa editrice, ed ho bisogno di un parere. Potrei scriverti in pvt, o magari potresti scrivermi?
Grazie in anticipo e grazie del articolo,davvero!

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