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Domain Name, Copyleft e tutela del marchio di ‘azienda’

 

Il nostro codice civile dedica gli artt. 2569 e seguenti alla tutela del marchio, approntando una tutela abbastanza stringente in favore del possessore di marchio registrato.

La registrazione del marchio (che sia emblematico o dichiarativo non fa 
differenza) avviene presso il noto Ufficio brevetti e marchi e ha valore 
decennale; è intuibile che la procedura abbia un costo (500-1000 euro in media, ma l’ufficio di Ginevra dedicato ai marchi internazionali pratica tariffe più alte).

Tuttavia marchi non registrati minori e/o localmente radicati in un 
determinato comprensorio territoriale possono essere opposti anche al titolare di analogo o identico marchio registrato, nei limiti del PREUSO (art. 2571 cc.).In dottrina si distingue tra marchio nettamente caratterizzato (cd. FORTE) e  marchio vagamente differenziato rispetto ad altro/i marchio/i (cd. DEBOLE). La casistica attiene principalmente, ma non esclusivamente, ai marchi emblematici.

La normativa speciale, ancora adesso rappresentata dal vecchio RD 929/42 (profondamente innovato dal D. Lgs 4-12-1992 n. 480 o ‘Legge Marchi’), integra la disciplina codicistica richiamando perfino la tutela internazionale del marchio e a questo punto devo preavvertirvi: se volessi scrivere un articolo tematico con pretese di completezza mi occorrerebbe un mese di lavoro e qualche centinaio di pagine A4 (sempre che nel frattempo non impazzisca).

Lungi da me pretendere di scrivere un trattato sui marchi d’azienda, prendendo per buono l’assunto che il marchio sia un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, quale una parola (marchio dichiarativo), un disegno (marchio emblematico), lettere, cifre, suoni e addirittura la forma del prodotto o il suo packaging (rif. art. 16 l. marchi) etc., cominciamo col dire che quello al marchio è un diritto 
assoluto della personalità
, al pari del diritto al nome, malgrado la 
relativa tutela sia in vari casi meno penetrante. Si badi, sto parlando di 
diritto al marchio, ma non di diritti economici connessi allo sfruttamento del marchio, i quali sono invece comuni diritti di credito/relativi.

Il marchio non registrato è comunque tutelato nei limiti del preuso, come detto, per tale intendendosi quell’insieme di attività dimostrative e operative aventi a oggetto l’esibizione, l’esposizione e comunque l’utilizzo in confronto di terzi del medesimo. 

Se per pura follia decidessi di munire il presente blog di partita 
IVA e di mettermi a vendere editing e correzioni bozze a qualche bambascione, potrei essere qualificato quale ‘piccolo imprenditore’; in tal caso il logo del Cosmobabbuino, appurato che non provvederei a registrarlo nemmeno per il cavolo (chi mi darebbe 500 euro?), potrei continuare tranquillamente a utilizzarlo. Sarà poi mia cura dimostrare allegando mail, stampe di altri blog e menzioni su qualche testata giornalistica il PREUSO del marchio emblematico 'Cosmobabbuino' qualora ad esempio il proprietario dell’enorme sito GORILLA SIDERALE volesse inibirmene l’uso, avendo egli registrato il suo emblema e sentendosi limitato nell’esercizio del proprio diritto al marchio (questo ipotetico signore non avrebbe proprio di meglio da fare eh!).

Essendo il Cosmobabbuino un logo non registrato, tanto che sia emblema di una realtà aziendale quanto non aziendale, è verosimile che un sito commerciale gestito da normodotati se la riderà dell’eventuale mia risibile ‘concorrenza’; ove così non fosse, per seppellire definitivamente il mio logo, dovrebbe rivolgersi al tribunale competente. Quale Tribunale?

Ecco il primo ostacolo, giacchè il server di UCOZ, sul quale mi appoggio, ha sede in Russia a Leningrado (ora San Pietroburgo).

La competenza territoriale per le cause scaturenti da problematiche web è un altro tema rognosissimo, sul quale molti avvocati sbattono quotidianamente la testa. Non escludo di occuparmene un domani, allo stato mi esprimo in questi termini semplicistici: stante il fatto semplice e chiaro che il proprietario del Gorilla Siderale ce l’ha con ME e non con UCOZ, egli sfrutterà un’interpretazione del CPC abbastanza ragionevole e mi converrà davanti al tribunale della mia residenza, ergo ci rivedremo tutti a Bari. Come ha fatto a sapere che risiedo a Bari? Delle due l’una:

1.   Sono stato così geniale da scriverlo io stesso sul 
mio sito;

2.   UCOZ a fronte di richiesta dei suoi avvocati gli ha 
fornito i miei dati di iscrizione all’host.

Il proprietario del Gorilla Siderale cercherà di dimostrare che i due loghi 
possono generare CONFUSIONE, ovvero che la contemporanea presenza di due primati in ambito SF (non importa che una scimmia sia catarrina e l’altra platirrina) possa VOLGARIZZARE il marchio.

Parliamoci chiaro, si tratta di casi limite perché un’eventuale sito 
fantascientifico che fosse così geniale da marchiarsi con un gorilla più che da un blog sfigato dovrebbe guardarsi dalle pernacchie della DELOS, di URANIA e del gruppo forte degli squattrinatissimi scrittori di genere. Ma il nostro amico Gorilla insiste e vuole a tutti i costi restare l’unico quadrumane della galassia SF e in giudizio mi accusa di:

-      Stornargli clientela con servizi gratuiti e svolti senza alcuna competenza (onestamente è un disco che ho già sentito, ma non lo ha suonato un sito di SF);

-      Lucrare sulla similitudine dei nostri marchi, così usurpando la sua fama specchiata d’imprenditore onesto (e vabbè).

Da tali premesse discende la richiesta d’inibire l’uso del logo Cosmobabbuino, con soppressione del medesimo e richiesta di risarcimento del  danno materiale-patrimoniale (quello morale in assenza di concomitanti fattispecie delittuose si fa prima a non chiederlo: non l’avrete MAI).

Detto il che, mi difendo con qualche minimale eccezione:

-  FNS, quand’anche abbia partita IVA, non è (e non sarà mai) un’azienda commerciale e come tale non è sottoponibile alla normativa sui marchi commerciali;

-      Un blog amatoriale può nuocere a un sito istituzionale quanto una cerbottana lo può a un carro armato T34;

-      Ho una licenza creative commons che attesta il preuso del marchio…

Eccoci al busillis: una licenza CC o di copyleft rilasciata da un ente privato statunitense, per quanto stimato, può costituire argomento di valutazione da parte del giudice italiano?

La risposta è no, fatti salvi alcuni minimali temperamenti.

Gli enti di certificazione privati, per quanto blasonati (e mi riferisco in particolare anche alla ISO, non crediate che per il colosso degli standard la musica sia diversa) nel diritto italiano hanno come massimo potere innovativo quello di poter fare assimilare le proprie determinazioni ai cd. Usi (vd. Preleggi) o alle cd. ‘Norme di buona tecnica’. Perfino questa 'assimilazione' in giurisprudenza non é affatto pacifica.

È noto che anche le licenze creative commons, che pure attribuiscono agli enti non commerciali un principio di prova relativamente alla paternità dell’opera e fissano paletti affinché l’utilizzazione dell’opera medesima sia conforme ai dettami del licenzatario, nulla possono di fronte alla normativa statuale (o regionale) contraria.

Bel malloppo, eh?

Con ciò voglio dire che un ente privatistico non può innovare MAI E IN NESSUN MODO l’ordinamento giuridico italiano e che legalmente la mia licenza creative commons altri non é che un banner di valore equiparabile al logo del sito di Domist o del Blog di Fantascienza e Dintorni. Tuttavia un’efficacia probatoria alla licenza creative commons, quale mero mezzo di ricerca della prova o parte di prova costituenda la possiamo riconoscere, giacché se la medesima ad es. è stata apposta il 23 febbraio 2009, il giudice valuterà e apprezzerà liberamente questa data come circostanza a eventuale suo giudizio atta a scriminare, sulla scorta del dimostrato preuso, il Cosmobabbuino dalle pretese del Gorilla Siderale, registrato sì all’Ufficio centrale marchi e brevetti, ma solo in data (ad es.) 15 maggio 2010.

Se invece il giudice non ritiene tale circostanza sufficiente a scriminare 
la mia condotta da non-imprenditore e blogger stagionato, ahimè, alla faccia della licenza CC non potrà non ritenere prevalente l’interesse aziendale del Gorilla e tanti saluti: il Cosmobabbuino scomparirà dal web e dopo una sentenza sfavorevole ci penserò due volte prima di ripristinarlo o inventarmi ad es. l’Areoscimpanzè o il Pulsarorango.

Evitiamo però di attribuire eccessivo peso ai modelli anglosassoni, in Italia come in tutti i paesi di civil law il diritto è scritto, complesso, contorto ma essenzialmente LEGISLATIVO. Prassi e consuetudini lasciamoli ad altri paesi, il giudice interpreta e applica la legge, non i bolini stampigliati oltremanica. 


Se ad esempio un blog dotato di logo cogestito da due admin, che chiameremo Tizia e Caia, si scindesse in due entità distinte, trattandosi anche in questo caso di una sostanziale NON AZIENDA che ingenera due NON AZIENDE, dovremmo comportarci come segue:

1.   La legge sui marchi non si applica che alle aziende commerciali, ergo il giudice potrà forse richiamarla per analogia e solo se riterrà opportuno farlo; se pertanto nessun marchio (e non potrebbe essere diversamente) è stato registrato, tanto Tizia quanto Caia ne restano legittime utilizzatrici, nella stessa misura in cui lo erano prima. Se il marchio cogestito era stato disegnato da Tizia e lei ora non vuole che Caia lo utilizzi, sarà Tizia a doverne provare in giudizio la paternità, poiché il PREUSO è stato concorde e contestuale.

2.   Il giudice, ammesso che qualcuno abbia così tanto denaro sprecabile da sottoporgli un caso del genere, in primis chiederà e accerterà a chi è intestato il domain name. A entrambe? Bene, c’è soccombenza reciproca. A Caia? Allora il logo resta a Caia. A Tizia? Idem come prima.

3.   Vogliamo risparmiare un po’ di soldi? Il nostro collega di sito non ci piace più e vogliamo tenere tutto per noi il logo disegnato insieme, senza che quel brutto puzzone dell’ex collega ne rivendichi la paternità? Si? Allora:

-      In primis cerchiamo di sceglierci meglio gli amici, a volte la solitudine pesa mille volte meno di una convivenza forzata;

-      Il logo è una cagata? Lasciamolo all’altro, magari ci facciamo dare due soldi e gli firmiamo una liberatoria per tacitarlo;

-      Il logo è bellissimo, l’ho disegnato io ma non ho serbato i bozzetti a riprova della paternità e tuttavia lo voglio tutto per me? Do You know la parola transazione?

-      "Ma io ho una licenza creative commons che mi garantisce…” Ma garantisce che cosa, se il sito era cointestato? Il fatto che la licenza sia intestata solo a Tizia o a Caia è un elemento di prova ma… il giudice, se proprio volete scomodarlo, non premia necessariamente il più svelto a collegarsi al sito www.creativecommons.org, sarebbe davvero troppo facile. Verosimilmente darà ragione all’intestataria del sito.Se poi il sito è cointestato emetterà sentenza meramente processuale e condannerà entrambe le parti soccombenti alla rifusione delle spese legali!

In conclusione, la creative commons da sole non provano un bel nulla, eccetto il fatto che in data X vi siate accreditati presso quel sito; nessuna procedura elaborata da siti stranieri può affiancare o derogare il diritto italiano. L’essere appoggiati su un server straniero non vi scrimina, specie se la vostra ‘concorrenza sleale’ è posta a danno di italiani. Evitate di cavillare, evitate di creare tecno-panacee: chi ha sottoscritto un contratto di domain services è responsabile nel bene e nel male di quanto ivi pubblicato e come tale titolare del diritto d’autore su eventuali opere letterarie e del diritto al marchio o logo para-aziendale sul medesimo esibiti. Di contro se ad es. sul vostro sito scriveste peste e corna di Berlusconi e la Polizia Postale ve lo oscurasse, sarete voi a essere indagati per diffamazione in quanto intestatari del dominio e, credetemi, a togliervi dagli impicci non ci sarà licenza creative commons che tenga!









I blog e i siti non aziendali che espongano marchi sono tutelati dalla legge marchi soltanto in via riflessa. Le Licenze Creative Commons hanno un’efficacia probatoria molto limitata.

L’avere stipulato un contratto con un Host Estero non vi tutela da indagini giudiziarie, se non nei limiti della legge-privacy vigente nello stato sede dell’Host; in ogni caso chi è citato in giudizio è l’intestatario, non il concedente dello spazio web.

Il vostro loghetto personale potrà essere bellamente copiato a mani basse, la legge marchi non lo tutela -ribadisco- se non di riflesso.

Resta in piedi solo il vostro diritto assoluto al marchio, come tale slegato da qualsiasi contropartita economica. Per tutelare il vostro marchio-opera dell’ingegno dovrete allora abbandonare definitivamente il diritto commerciale e immergervi nel diritto privato: il vostro ambito di riferimento è ahinoi la legge sul DIRITTO D’AUTORE...(!) La quale maledettamente ci riaccompagna mano nella mano al costosissimo Ufficio Centrale marchi e brevetti, o meglio nel medesimo palazzo… solo che stavolta il Pubblico Registro di riferimento è quello SIAE, del quale già ci eravamo occupati qualche tempo fa nell’articolo ‘Piccola dissertazione di diritto editoriale’. Bisogna insomma registrare la propria ‘Opera dell’ingegno’ e sperare che il funzionario della conservatoria, che ovviamente si aspetta di ricevere un manoscritto, un cd rom o una pizza,  non ci mandi a quel paese, indirizzandoci alla stanza accanto, quella dell’Ufficio marchi e brevetti.

La registrazione SIAE dovrebbe costare qualcosina di meno rispetto alla registrazione del marchio, in compenso si rinnova anno per anno. Fatti due conti in tasca… ma è così indispensabile che il vostro super logo sia unico e intoccabile, appurato che siete autori e NON IMPRENDITORI?

Compagni, pensate a scrivere e finitela di rovinarvi la vita con simili impuntature da ragazzini!

 

EDORZAR

 

Category: My articles | Added by: edorzar (14/Jul/2011)
Views: 2420 | Comments: 1 | Rating: 5.0/1
Total comments: 1
1 queenseptienna  
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Io ti amo (signora del Cosmobabbuino, in maniera del tutto platonica e intellettuale si intende, non mi picchi). Hai la mia fedeltà per tutta la vita XD qua ti amiamo tutti insieme XD

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